Segnali di pericolo
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Art. 9
1. L’allegato 1 della presente Convenzione riporta, nella sezione A sottosezione I, i modelli dei segnali di pericolo e nella sezione A sottosezione II i simboli da porre su detti segnali nonché talune prescrizioni per l’impiego dei segnali stessi. In conformità del paragrafo 2 dell’articolo 46 della presente Convenzione, ogni Stato dovrà comunicare al Segretario generale la scelta del modello Aa o Ab come segnale di pericolo generico.1
2. I segnali di pericolo non saranno aumentati senza necessità, ma ne sarà posto uno per segnalare i tratti pericolosi della strada che, per un conducente che osservi la dovuta prudenza, sarebbe difficile percepire tempestivamente.
3. I segnali di pericolo saranno posti ad una distanza tale dal punto pericoloso che la loro efficacia sia la migliore, di giorno come di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e della circolazione, soprattutto della velocità abituale dei veicoli e della distanza alla quale è visibile il segnale.
4. La distanza tra il segnale e l’inizio del punto pericoloso può essere indicata in un pannello aggiuntivo H, 1 dell’allegato 1 sezione H della presente Convenzione e posto in conformità delle disposizioni di suddetta sezione;2 questa indicazione deve essere data quando la distanza tra il segnale e l’inizio del punto pericoloso non può essere valutata dai conducenti e non sia quella che essi potrebbero aspettarsi normalmente.
5. I segnali di pericolo possono essere ripetuti, soprattutto sulle autostrade e strade assimilate alle autostrade. Nel caso in cui sono ripetuti, la distanza tra il segnale ed il punto pericoloso sarà indicata in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Tuttavia, per i segnali di pericolo da porre prima dei ponti mobili e dei passaggi a livello, le Parti contraenti possono applicare le seguenti disposizioni:3
Sotto tutti i segnali di pericolo che rechino uno dei simboli A, 5; A, 25; A, 26 o A, 27 descritti nell’allegato 1 sezione A sottosezione II paragrafi 5, 25, 26 e 27 della presente Convenzione, può essere posto un pannello rettangolare con un lungo lato verticale avente tre barre rosse oblique su fondo bianco o giallo; in tal caso, approssimativamente a un terzo e a due terzi della distanza tra il segnale e la linea ferroviaria, saranno posti segnali supplementari costituiti da pannelli di identica forma aventi rispettivamente una o due barre rosse oblique su fondo bianco o giallo. Detti segnali possono essere ripetuti sul lato opposto della carreggiata. L’allegato 1 sezione A sottosezione II paragrafo 29 della Convenzione descrive con precisione i pannelli menzionati nel presente paragrafo.4
6. Se un segnale di pericolo è impiegato per indicare un pericolo su un tratto di strada di una certa lunghezza (p. es., serie di curve pericolose, parte della carreggiata in cattive condizioni) e se è ritenuto necessario indicare la lunghezza di detto tratto, l’indicazione sarà data su un pannello aggiuntivo H, 2 dell’allegato 1 sezione H della presente Convenzione e posto in conformità delle disposizioni della suddetta sezione.5
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
3 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
4 Par. introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
5 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).