Capitolo II Segnali stradali
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Art. 5
1. Il sistema prescritto nella presente Convenzione distingue le seguenti categorie di segnali stradali:
- a)
- segnali di pericolo: questi segnali hanno il compito di avvertire gli utenti della strada dell’esistenza di un pericolo sulla strada e di indicarne la natura;
- b)
- segnali di prescrizione: questi segnali hanno il compito di indicare agli utenti della strada gli obblighi, le limitazioni o divieti speciali che devono osservarsi; essi si suddividono in:
- i)
- segnali di precedenza,
- ii)
- segnali di divieto o di restrizione,
- iii)
- segnali di obbligo,
- iv)1
- segnali di prescrizioni particolari;
- c)2
- Segnali d’indicazione: questi segnali hanno il compito di guidare gli utenti della strada durante i loro spostamenti o di fornire loro altre indicazioni che possono essere utili; essi si suddividono in:
- i)
- Segnali d’informazione, di impianto o di servizio;
- ii)
- Segnali di direzione, di picchettazione o d’indicazione:
- Segnaletica avanzata o di preavviso:
- Segnali di direzione;
- Segnali di identificazione delle strade;
- Segnali di localitą;
- Segnali di conferma;
- Segnali di indicazione;
- iii)
- Pannelli aggiuntivi.
2. Nel caso in cui la presente Convenzione consenta la scelta tra pił segnali o pił simboli:
- a)
- le Parti contraenti si impegnano ad adottarne uno per tutta l’estensione del proprio territorio;
- b)
- le Parti contraenti dovranno adoperarsi per convenire la medesima scelta a livello regionale;
- c)
- le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 3 della presente Convenzione sono applicabili ai segnali ed ai simboli dei tipi non adottati.
1 Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
Stato 24 novembre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali