Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo II Segnali stradali
< Art. 4
> Art. 6

Art. 5

1. Il sistema prescritto nella presente Convenzione distingue le seguenti categorie di segnali stradali:

a)
segnali di pericolo: questi segnali hanno il compito di avvertire gli utenti della strada dell’esistenza di un pericolo sulla strada e di indicarne la natura;
b)
segnali di prescrizione: questi segnali hanno il compito di indicare agli utenti della strada gli obblighi, le limitazioni o divieti speciali che devono osservarsi; essi si suddividono in:
i)
segnali di precedenza,
ii)
segnali di divieto o di restrizione,
iii)
segnali di obbligo,
iv)1
segnali di prescrizioni particolari;
c)2
Segnali d’indicazione: questi segnali hanno il compito di guidare gli utenti della strada durante i loro spostamenti o di fornire loro altre indicazioni che possono essere utili; essi si suddividono in:
i)
Segnali d’informazione, di impianto o di servizio;
ii)
Segnali di direzione, di picchettazione o d’indicazione:
Segnaletica avanzata o di preavviso:
Segnali di direzione;
Segnali di identificazione delle strade;
Segnali di localitą;
Segnali di conferma;
Segnali di indicazione;
iii)
Pannelli aggiuntivi.

2. Nel caso in cui la presente Convenzione consenta la scelta tra pił segnali o pił simboli:

a)
le Parti contraenti si impegnano ad adottarne uno per tutta l’estensione del proprio territorio;
b)
le Parti contraenti dovranno adoperarsi per convenire la medesima scelta a livello regionale;
c)
le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 3 della presente Convenzione sono applicabili ai segnali ed ai simboli dei tipi non adottati.

1 Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).


Stato 24 novembre 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali