Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo VI Disposizioni finali
< Art. 47

Art. 48

L’originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti ugualmente fede, sarą depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterą copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 37 della presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

(Seguono le firme)


Stato 28 febbraio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali