Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo I Disposizioni generali
< Art. 3 Obblighi delle Parti contraenti
> Art. 5

Art. 4

Le Parti contraenti si impegnano a fare in modo che sia vietato:

a)
far figurare su un segnale, sul suo supporto o su ogni altra installazione che serve a regolare la circolazione, qualsiasi cosa che non si riconnetta all’oggetto di detto segnale o di detta installazione; tuttavia, quando le Parti contraenti o le loro Parti costitutive autorizzano un’associazione senza scopo lucrativo a collocare dei segnali di indicazione, esse possono consentire che l’emblema di detta associazione figuri sul segnale o sul suo supporto, a condizione che la comprensione del segnale non ne sia pregiudicata;
b)
collocare dei pannelli, affissioni, segni o installazioni che possano sia essere confusi con dei segnali od altre installazioni che servono a regolare la circolazione, sia ridurne la visibilitą o l’efficacia, sia abbagliare gli utenti della strada o distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione.

Stato 28 febbraio 2012
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