Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo VI Disposizioni finali
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Art. 39

1.  La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.

2.  Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione oppure vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, per questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.


Stato 28 febbraio 2012
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