Capitolo VI Disposizioni finali
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Art. 39
1. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione oppure vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, per questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Stato 28 febbraio 2012
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