Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Passaggi a livello
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Art. 35

1. Le barriere o le semibarriere dei passaggi a livello saranno dipinte distintamente con strisce alternate di colore rosso e bianco, rosso e giallo, nero e bianco o giallo e nero. Tuttavia, esse potranno essere colorate solo in bianco o in giallo a condizione di essere munite al centro di un grande disco rosso.

2. A tutti i passaggi a livello senza barriere né semibarriere è posto nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, il segnale A, 28, descritto nella sezione A dell’allegato 1. Se esiste una segnalazione luminosa per avvertire l’approssimarsi dei treni oppure il segnale B, 2 «Arresto all’incrocio», il segnale A, 28 è posto sullo stesso supporto di detta segnalazione oppure del segnale B, 2. L’installazione del segnale A, 28 non è obbligatoria:1

a)
negli incroci di strade con linee ferroviarie dove la circolazione ferroviaria è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari;
b)
negli incroci di linee ferroviarie con strade di campagna dove la circolazione è scarsa oppure con sentieri pedonali.

3. ...2


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
2 Abrogato (RU 1997 1321).


Stato 24 novembre 2008
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