Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo I Disposizioni generali
< Art. 2 Allegati alla Convenzione
> Art. 4

Art. 3 Obblighi delle Parti contraenti
1.
a) Le Parti contraenti la presente Convenzione accettano il sistema di segnaletica stradale verticale ed orizzontale qui descritto e si impegnano ad adottarlo il più presto possibile. A tal fine:
i)
quando la presente Convenzione definisce un segnale, un simbolo od un segno orizzontale per indicare una prescrizione o dare un’informazione agli utenti della strada, le Parti contraenti, con riserva di proroghe previste ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, s’impegnano a non usare un altro segnale, un altro simbolo od un altro segno orizzontale per indicare detta prescrizione o dare detta informazione;
ii)
quando la presente Convenzione non prevede dei segnali, dei simboli o dei segni per indicare una prescrizione o dare un’informazione agli utenti della strada, le Parti contraenti possono usare per detti fini il segnale, il simbolo od il segno orizzontale che desiderano, con la riserva che detto segnale, detto simbolo o detto segno non sia già previsto nella Convenzione con un altro significato e che esso rientri nel sistema che essa definisce;
b)
al fine di permettere il miglioramento delle tecniche di controllo della circolazione e tenuto conto dell’utilità di effettuare esperienze prima di proporre degli emendamenti alla presente Convenzione, le Parti contraenti
potranno, a titolo sperimentale e temporaneo, derogare su alcuni tratti di strada alle disposizioni della presente Convenzione.

2.  Le Parti contraenti si impegnano a sostituire o completare, al più tardi dopo quattro anni dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione sul proprio territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno orizzontale che, pur possedendo tutte le caratteristiche di un segnale, di un simbolo, di un’installazione o di un segno del sistema definito dalla presente Convenzione, avrebbe un significato diverso da quello che viene attribuito a detto segnale, a detto simbolo o a detto segno orizzontale nella presente Convenzione.

3.  Le Parti contraenti si impegnano a sostituire, entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sul loro territorio, ogni segnale, simbolo, installazione o segno orizzontale non conforme al sistema definito nella presente Convenzione. Durante detto periodo ed al fine di abituare gli utenti della strada al sistema definito nella presente Convenzione, i segnali ed i simboli precedenti potranno essere mantenuti accanto a quelli previsti nella presente Convenzione.

4.  Nulla può essere interpretato nella presente Convenzione come vincolante per le Parti contraenti ad adottare tutti i tipi di segnali e di segni definiti nella presente Convenzione. Al contrario, le Parti contraenti limiteranno allo stretto necessario il numero dei tipi di segnali e di segni orizzontali che esse adotteranno.


Stato 28 febbraio 2012
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