Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo IV Segnaletica orizzontale
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Art. 29

1.  I segni sulla carreggiata menzionati negli articoli da 26 a 28 della presente Convenzione possono essere dipinti sulla carreggiata o apposti in ogni altro modo, purché siano altrettanto efficaci.

2.  Se i segni sulla carreggiata sono dipinti, essi saranno di colore giallo o bianco; tuttavia, il colore blu può essere impiegato per i segni che indicano le aree in cui la sosta è permessa, ma soggetta a determinate condizioni o restrizioni (durata limitata, pagamento, categoria di utenti ecc.).1 Quando, sul territorio di una Parte contraente, vengono utilizzati i due colori giallo e bianco, i segni della stessa categoria devono essere dello stesso colore. Per l’applicazione del presente paragrafo, il termine «bianco» comprende le tonalità argento o grigio chiaro.

3.  Nel tracciare iscrizioni, simboli e frecce che la segnaletica orizzontale comporta, sarà tenuto conto della necessità di allungare considerevolmente le dimensioni nella direzione della circolazione in rapporto alla piccola angolazione con la quale dette iscrizioni, detti simboli e dette frecce sono visti dai conducenti.

4.  I segni orizzontali destinati ai veicoli in movimento devono essere riconoscibili facilmente e per tempo dai conducenti. Devono essere visibili sia di giorno che di notte.

Si raccomanda che questi segni, soprattutto nelle zone dove l’illuminazione è insufficiente, siano catarifrangenti.2

Art. 29bis 3

1.  Quando segni orizzontali permanenti devono essere modificati per un determinato periodo di tempo, segnatamente in ragione di cantieri o di deviazioni, si devono apporre segni temporanei di colore diverso da quelli utilizzati per la segnaletica permanente.

2.  I segni temporanei prevalgono sui segni permanenti e gli utenti della strada sono tenuti a rispettarli. Quando la presenza simultanea di segnaletica permanente e di segnaletica temporanea può generare confusione, si devono coprire o cancellare i segni permanenti.

3.  I segni temporanei sono preferibilmente catarifrangenti e possono essere completati da luci, chiodi o catadiottri per migliorare la guida del traffico.


1 Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).
2 Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).
3 Introdotto dalla lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).


Stato 28 febbraio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali