Capitolo IV Segnaletica orizzontale
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Art. 26bis1
1. La demarcazione delle corsie riservate a talune categorie di veicoli, comprese le corsie per velocipedi, è realizzata mediante strisce che si distinguono chiaramente dalle altre strisce continue o discontinue poste sulla carreggiata, segnatamente per la loro maggiore larghezza e per gli intervalli più ridotti dei segmenti.2
2. Se una corsia è riservata ai veicoli dei servizi regolari di trasporto in comune, l’iscrizione è la parola ’BUS’ o la lettera ’A’. Il segnale previsto è di tipo rettangolare secondo l’allegato 1 sezione E oppure di tipo rotondo secondo l’allegato 1 sezione D della presente Convenzione e mostra la sagoma bianca di un autobus su fondo blu. I diagrammi A, 58a e 58b (vedi allegato 2 della presente Convenzione) sono illustrazioni della demarcazione della corsia riservata ai veicoli dei servizi regolari di trasporto in comune.
3. La legislazione nazionale deve precisare le condizioni per cui altri veicoli possono utilizzare la corsia di cui al paragrafo 1.
1 Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
2 Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).