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Capitolo IV Segnaletica orizzontale
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Art. 26

1.  Un segno longitudinale consistente in una striscia continua posta sulla superficie della carreggiata indica che è vietato a tutti i veicoli di oltrepassarla o di marciare a cavallo di essa, oltre che, quando il segno separa i due sensi di circolazione, di circolare dalla parte di detto segno che è, per i conducenti, opposto al bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione. Un segno longitudinale costituito da due strisce continue ha lo stesso significato.

2.
a) Un segno longitudinale consistente in una striscia discontinua posta sulla superficie della carreggiata non ha il significato di divieto, ma è destinato:
i)
sia a delimitare le corsie allo scopo di incanalare il traffico;
ii)
sia a preavvisare l’approssimarsi di una striscia continua ed il divieto che essa comporta, oppure di un altro tratto che presenta un pericolo particolare.
b)
Il rapporto tra la lunghezza dell’intervallo tra i segmenti e la lunghezza del segmento sarà sostanzialmente minore nelle strisce discontinue, che sono utilizzate per gli scopi previsti al punto a) ii) del presente paragrafo, che in quelle che sono utilizzate per gli scopi previsti al punto a) i) del suddetto paragrafo.
c)1
Possono essere utilizzate strisce discontinue doppie per delimitare una o più corsie su cui può essere invertito il senso della circolazione, conformemente al paragrafo 11 dell’articolo 23 della presente Convenzione.

3.  Quando un segno longitudinale consiste in una striscia continua affiancata ad una striscia discontinua sulla superficie della carreggiata, i conducenti devono tenere conto soltanto della striscia che è situata dal loro lato. Questa disposizione non impedisce ai conducenti che hanno effettuato un sorpasso consentito di riprendere la loro posizione normale sulla carreggiata.

4.  Ai sensi del presente articolo, non si considerano segni longitudinali le strisce longitudinali che delimitano, per renderli più visibili, i bordi della carreggiata o che, connesse a strisce trasversali, delimitano sulla superficie della carreggiata delle zone di parcheggio oppure indicano un divieto o limitazioni relativi alla fermata o alla sosta.2


1 Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).


Stato 28 febbraio 2012
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