Segnali di pericolo
Segnali di prescrizione
< Art. 13 Prescrizioni comuni ai segnali descritti nell’allegato 4 della presente Convenzione
> Art. 14
Art. 13bis1 Segnali di prescrizioni particolari
1. La sezione E dell’allegato I della presente Convenzione descrive i segnali di prescrizioni particolari e il loro significato.
2. I segnali E, 7a; E, 7b; E 7c o E, 7d e E, 8a; E, 8b; E, 8c o E, 8d indicano agli utenti della strada che la regolamentazione generale della circolazione nei centri abitati sul territorio dello Stato è quella applicabile a partire dai segnali E, 7a; E, 7b; E 7c o E, 7d fino ai segnali E, 8a; E, 8b; E, 8c o E, 8d, salvo il caso in cui un’altra prescrizione sia resa nota da altri segnali su alcuni tratti di strada nel centro abitato. Tuttavia il segnale B, 4 dovrà sempre essere posto, purché la precedenza cessi all’attraversamento del centro abitato, sulle strade con diritto di precedenza segnalate con segnale B, 3. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo 14 si applicano a detti segnali.
2bis. Il segnale E, 11a deve essere utilizzato per le gallerie di 1000 m e più e nei casi previsti dalla legislazione nazionale. Per le gallerie di 1000 m e più, la lunghezza deve essere scritta o nella parte inferiore del segnale o su un pannello aggiuntivo H, 2 come descritto nell’allegato 1, sezione H. Il nome della galleria può essere indicato conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 8 della presente Convenzione.2
3. I segnali E, 12a; E, 12b o E, 12c sono posti ai passaggi pedonali se le autorità competenti lo ritengono utile.
4. I segnali di prescrizioni particolari sono posti, tenuto conto delle prescrizioni del paragrafo 1 dell’articolo 6, soltanto dove le autorità competenti lo ritengano necessario. I segnali possono essere ripetuti; un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale può indicare la distanza tra il segnale e il luogo segnalato; questa distanza può essere ugualmente riportata in basso al segnale stesso.
1 Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).
2 Introdotto dalla lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705).