Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

0.732.020

Traduzione1

Convenzione
sulla sicurezza nucleare

Conclusa a Vienna il 17 giugno 1994
Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 19962
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 12 settembre 1996
Entrata in vigore per la Svizzera l’11 dicembre 1996

(Stato 15  dicembre 2011)

Preambolo

Le Parti contraenti,

i)
consapevoli dell’importanza per la Comunità internazionale che si provveda ad utilizzare l’energia nucleare in maniera sicura, correttamente regolamentata e razionale da un punto di vista ecologico;
ii)
ribadendo la necessità di continuare a dare impulso ad un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero;
iii)
ribadendo che la responsabilità della sicurezza nucleare incombe allo Stato nella cui giurisdizione esiste un impianto nucleare;
iv)
desiderando dare impulso ad un cultura di sicurezza nucleare vera e propria;
v)
consapevoli che gli incidenti che sopravvengono negli impianti nucleari possono avere incidenze transfrontaliere;
vi)
tenendo a mente la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (19803), la Convenzione sulla rapida notifica di un incidente nucleare (19864 ) e la Convenzione sull’assistenza in caso d’incidente nucleare o di emergenza radiologica (19865 );
vii)
ribadendo l’importanza della cooperazione internazionale per migliorare la sicurezza nucleare mediante meccanismi bilaterali e multilaterali esistenti e l’elaborazione della presente Convenzione a titolo d’incitamento;
viii)
considerando che la presente Convenzione comporta l’impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e che esistono in materia di sicurezza orientamenti definiti a livello internazionale che vengono aggiornati periodicamente e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi più recenti per ottenere un elevato livello di sicurezza;
ix)
affermando la necessità di intraprendere rapidamente l’elaborazione di una convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei detriti radioattivi, non appena il processo in corso di elaborazione delle fondamenta per la sicurezza della gestione dei detriti radioattivi sarà sfociato in un vasto accordo internazionale;
x)
in considerazione dell’utilità di proseguire i lavori tecnici sulla sicurezza di altri fasi del ciclo del combustibile nucleare e del fatto che questi lavori potrebbero, a termine, facilitare lo sviluppo degli strumenti internazionali attuali o futuri;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Obiettivi, definizioni e campo d’applicazione

Art. 1 Obiettivi

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Sfera di applicazione

Capitolo 2: Obblighi

a) Disposizioni generali

Art. 4 Misure di applicazione

Art. 5 Presentazione dei rapporti

Art. 6 Impianti nucleari esistenti

b) Legislazione e regolamentazione

Art. 7 Quadro legislativo e regolamentare

Art. 8 Organismo di regolamentazione

Art. 9 Responsabilità del titolare di un’autorizzazione

c) Condizioni generali di sicurezza

Art. 10 Priorità alla sicurezza

Art. 11 Risorse finanziarie e di personale

Art. 12 Fattori umani

Art. 13 Garanzia di qualità

Art. 14 Valutazione e verifica della sicurezza

Art. 15 Protezione radiologica

Art. 16 Organizzazione per i casi d’emergenza

d) Sicurezza degli impianti

Art. 17 Scelta del sito

Art. 18 Progettazioni e costruzioni

Art. 19 Utilizzazione

Capitolo 3: Riunioni delle Parti contraenti

Art. 20 Riunioni di esame

Art. 21 Calendario

Art. 22 Intese relative alla procedura

Art. 23 Riunioni straordinarie

Art. 24 Partecipazione

Art. 25 Rapporti di sintesi

Art. 26 Lingue

Art. 27 Riservatezza

Art. 28 Segretariato

Capitolo 4: Clausole finali e disposizioni varie

Art. 29 Soluzione delle controversie

Art. 30 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

Art. 31 Entrata in vigore

Art. 32 Emendamenti alla Convenzione

Art. 33 Denuncia

Art. 34 Depositario

Art. 35 Testi autentici Campo d’applicazione il 15 dicembre 2011

Campo d’applicazione il 15 dicembre 20116

Stati partecipanti

Ratifica Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

29 giugno

2011 A

27 settembre

2011

Arabia Saudita

18 marzo

2010 A

16 giugno

2010

Argentina

17 aprile

1997

16 luglio

1997

Armenia

21 settembre

1998

20 dicembre

1998

Australia

24 dicembre

1996

24 marzo

1997

Austria**

26 agosto

1997

24 novembre

1997

Bahrein

11 ottobre

2011 A

  9 febbraio

2011

Bangladesh

21 settembre

1995

24 ottobre

1996

Belarus

29 ottobre

1998 A

27 gennaio

1999

Belgio

13 gennaio

1997

13 aprile

1997

Bosnia ed Erzegovina

21 giugno

2010 A

19 settembre

2010

Brasile

  4 marzo

1997

  2 giugno

1997

Bulgaria

  8 novembre

1995

24 ottobre

1996

Canada

12 dicembre

1995

24 ottobre

1996

Ceca, Repubblica

18 settembre

1995

24 ottobre

1996

Cile

20 dicembre

1996

20 marzo

1997

Cina

  9 aprile

1996

24 ottobre

1996

Cipro

17 marzo

1999 A

15 giugno

1999

Comunità Europea dell’Energia

31 gennaio

2000 A

30 aprile

2000

Atomica (EURATOM)

Corea (Sud)

19 settembre

1995

24 ottobre

1996

Croazia

18 aprile

1996

24 ottobre

1996

Danimarca*

13 novembre

1998

11 febbraio

1999

Emirati Arabi Uniti

31 luglio

2009 A

29 ottobre

2009

Estonia

  3 febbraio

2006 A

  4 maggio

2006

Finlandia

22 gennaio

1996

24 ottobre

1996

Francia

13 settembre

1995

24 ottobre

1996

Germania

20 gennaio

1997

20 aprile

1997

Ghana

  1° giugno

2011

30 agosto

2011

Giappone

12 maggio

1995

24 ottobre

1996

Giordania

12 giugno

2009

10 settembre

2009

Grecia

20 giugno

1997

18 settembre

1997

India

31 marzo

2005

29 giugno

2005

Indonesia

12 aprile

2002

11 luglio

2002

Irlanda

11 luglio

1996

24 ottobre

1996

Islanda

  4 giugno

2008

  2 settembre

2008

Italia

15 aprile

1998

14 luglio

1998

Kazakistan

10 marzo

2010

  8 giugno

2010

Kuwait

11 maggio

2006 A

  9 agosto

2006

Lettonia

25 ottobre

1996 A

23 gennaio

1997

Libano

  5 giugno

1996

24 ottobre

1996

Libia

13 agosto

2009 A

11 novembre

2009

Lituania

12 giugno

1996

24 ottobre

1996

Lussemburgo

  7 aprile

1997

  6 luglio

1997

Macedonia

15 marzo

2006 A

13 giugno

2006

Mali

13 maggio

1996

24 ottobre

1996

Malta

15 novembre

2007 A

13 febbraio

2008

Messico

26 luglio

1996

24 ottobre

1996

Moldova

  7 maggio

1998 A

  5 agosto

1998

Nigeria

  4 aprile

2007

  3 luglio

2007

Norvegia

29 settembre

1994

24 ottobre

1996

Paesi Bassi*

15 ottobre

1996

13 gennaio

1997

Pakistan

30 settembre

1997

29 dicembre

1997

Perù

  1° luglio

1997

29 settembre

1997

Polonia

14 giugno

1995

24 ottobre

1996

Portogallo

20 maggio

1998

18 agosto

1998

Regno Unito*

17 gennaio

1996

24 ottobre

1996

Guernesey

17 gennaio

1996

24 ottobre

1996

Isola di Man

17 gennaio

1996

24 ottobre

1996

Jersey

17 gennaio

1996

24 ottobre

1996

Romania

  1° giugno

1995

24 ottobre

1996

Russia

12 luglio

1996

24 ottobre

1996

Senegal

24 dicembre

2008 A

24 marzo

2009

Singapore

15 dicembre

1997 A

15 marzo

1998

Slovacchia

  7 marzo

1995

24 ottobre

1996

Slovenia

20 novembre

1996

18 febbraio

1997

Spagna

  4 luglio

1995

24 ottobre

1996

Sri Lanka

11 agosto

1999 A

  9 novembre

1999

Stati Uniti

11 aprile

1999

10 luglio

1999

Sudafrica

24 dicembre

1996

24 marzo

1997

Svezia

11 settembre

1995

24 ottobre

1996

Svizzera

12 settembre

1996

11 dicembre

1996

Tunisia

21 aprile

2010

20 luglio

2010

Turchia

  8 marzo

1995

24 ottobre

1996

Ucraina*

  8 aprile

1998

  7 luglio

1998

Ungheria

18 marzo

1996

24 ottobre

1996

Uruguay

  3 settembre

2003

  2 dicembre

2003

Vietnam

16 aprile

2010 A

15 luglio

2010

*

Riserve e dichiarazioni.

**

Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: http://treaties.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

RU 1997 2380; FF 1995 IV 1224


1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1997 2379
3 RS 0.732.031
4 RS 0.732.321.1
5 RS 0.732.321.2
6 RU 1997 2392, 2003 3314, 2007 2053, 2010 2189 e 2012 381. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).


Stato 15 dicembre 2011
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali