> Art. 2
Art. 1
§ 1. La presente convenzione ha per scopo di evitare i casi di doppia imposizione che potrebbero risultare, alla morte di una persona che abbia avuto il suo ultimo domicilio in uno dei due Stati, dalla riscossione simultanea d’imposte svizzere e francesi sulle successioni.
§ 2. Per imposte sulle successioni nel senso della presente convenzione s’intendono le imposte riscosse per causa di morte, in virtù della legislazione svizzera o francese, in forma d’imposte sulla massa ereditaria, d’imposte sulle quote ereditarie e di tasse di mutazioni.
§ 3. La convenzione concerne in particolare:
- a.
- per quanto si riferisce alla Svizzera: le imposte sulle successioni riscosse dai Cantoni, distretti, circoli e comuni;
- b.
- per quanto si riferisce alla Francia: le tasse di mutazione riscosse per causa di morte (droits de mutation par décès).
§ 4. La convenzione si applica parimente alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungono alle imposte specificate nel paragrafo precedente o che le sostituiscono. Essa si applica anche alle imposte riscosse in forma di soprattasse (centesimi addizionali).
§ 5. Salvo le disposizioni dell’articolo 5, la presente convenzione si applica, per quanto riguarda la Repubblica Francese, solo alla Francia metropolitana e ai suoi Dipartimenti d’oltremare.