Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

< Art. 6 Disposizioni dell’Accordo di libero scambio
> Art. 8 Ulteriore liberalizzazione

Art. 7 Comitato bilaterale

1.  È istituito un Comitato bilaterale per il commercio di prodotti agricoli, che si riunisce su richiesta di una delle Parti. Al fine di permettere un impiego efficiente delle risorse, le Parti si sforzano di utilizzare i canali tecnologici di comunicazione quali la comunicazione elettronica, le videoconferenze o le teleconferenze e di riunirsi, qualora necessario, preferibilmente in occasione delle riunioni del Comitato misto dell’Accordo di libero scambio.

2.  Il Comitato deve:

(a)
monitorare l’attuazione e l’amministrazione degli impegni assunti nell’ambito del presente Accordo;
(b)
valutare gli sviluppi del commercio di prodotti agricoli ai sensi del presente Accordo e il suo impatto sul settore agricolo delle Parti;
(c)
proseguire gli sforzi per liberalizzare ulteriormente il commercio di prodotti agricoli nel quadro delle rispettive politiche agricole delle Parti;
(d)
adoperarsi al fine di risolvere eventuali controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo; e
(e)
esaminare qualsiasi altra questione che potrebbe pregiudicare l’esecuzione del presente Accordo.

Stato 1° luglio 2011
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