0.632.31
Traduzione1
Convenzione istitutiva
dell’Associazione europea di libero scambio
(AELS)
Conchiusa a Stoccolma il 4 gennaio 1960
Versione consolidata dell’Acc. di Vaduz del 21 giugno 20012
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 20013
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 12 aprile 2002
Entrata in vigore 1° giugno 2002
(Stato 31 marzo 2011)
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera
(in seguito denominati «Stati membri»),
considerando la conclusione, il 4 gennaio 1960, della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (in seguito denominata «Convenzione») tra la Repubblica d’Austria, il Regno di Danimarca, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord,
considerando l’associazione con la Repubblica di Finlandia e la sua successiva adesione, il 1° gennaio 1986, come pure le adesioni della Repubblica d’Islanda, il 1° gennaio 1970, e del Principato del Liechtenstein, il 1° settembre 1991,
considerando le successive recessioni dalla Convenzione del Regno di Danimarca e del Regno Unito, il 1° gennaio 1973, della Repubblica Portoghese, il 1° gennaio 1986, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, il 1° gennaio 1995,
considerando gli accordi di libero scambio tra gli Stati membri, da un lato, e gli Stati terzi, dall’altro,
riaffermando la massima priorità che attribuiscono al mantenimento delle relazioni privilegiate tra gli Stati membri e all’agevolazione del proseguimento delle buone relazioni che ognuno di essi intrattiene con l’Unione europea, in ragione della loro prossimità geografica, dei loro valori comuni di lunga data e della loro identità europea,
risoluti a intensificare la collaborazione in seno all’Associazione europea di libero scambio nella prospettiva di facilitare ulteriormente la libera circolazione delle merci, di promuovere progressivamente la libera circolazione delle persone e la liberalizzazione graduale degli scambi di servizi e degli investimenti, a proseguire l’apertura dei mercati pubblici negli Stati dell’AELS e a garantire una protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale in condizioni di concorrenza leale,
fondandosi sui propri diritti e obblighi conformemente all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio4 e ad altri strumenti di cooperazione multilaterale o bilaterale,
riconoscendo la necessità di politiche commerciali e ambientali che si sostengano reciprocamente allo scopo di realizzare uno sviluppo sostenibile,
affermando il loro impegno a rispettare le principali norme di lavoro riconosciute; sottolineando i propri sforzi volti a promuovere tali norme nei consessi multilaterali appropriati ed esprimendo la convinzione che la crescita e lo sviluppo economici, indotti dall’incremento e dalla liberalizzazione degli scambi, contribuiscano a promuovere queste norme,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo II: Libera circolazione delle merci
Art. 3 Dazi d’importazione e d’esportazione e gravami con effetto equivalenteArt. 4 Imposte interne
Art. 5 Regole d’origine
Art. 6 Assistenza reciproca in materia doganale
Art. 7 Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti di effetto equivalente
Art. 8 Prodotti agricoli
Art. 9 Prodotti menzionati nelle Parti I e II dell’allegato C (prodotti ottenuti da materie prime agricole)
Art. 10 Pesci e altri prodotti di mare
Art. 11 Sementi e agricoltura biologica
Art. 12 Misure sanitarie e fitosanitarie
Art. 13 Eccezioni
Capitolo III: Ostacoli tecnici al commercio
Art. 14 Notifica dei progetti di norme tecnicheArt. 15 Riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità
Capitolo VIII: Libera circolazione delle persone
Art. 20 Circolazione delle personeArt. 21 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Art. 22 Riconoscimento delle qualifiche professionali
Capitolo IX: Investimento
Sezione I: Diritto di stabilimento
Art. 23 Principi e portataArt. 24 Trattamento nazionale
Art. 25 Disciplinamento dei mercati finanziari
Art. 26 Riconoscimento
Art. 27 Eccezioni
Capitolo X: Scambi di servizi
Art. 29 Principi e portataArt. 30 Trattamento nazionale
Art. 31 Disciplinamento dei mercati finanziari
Art. 32 Riconoscimento
Art. 33 Eccezioni
Art. 34 Appalti pubblici
Art. 35 Trasporti
Capitolo XIV: Deroghe e misure di salvaguardia
Art. 39 Deroghe per ragioni di sicurezzaArt. 40 Misure di salvaguardia
Art. 41
Capitolo XVI: Disposizioni istituzionali
Art 43 Il ConsiglioArt. 44 Norme amministrative dell’Associazione
Art. 45 Statuto giuridico, privilegi e immunità
Capitolo XVII: Consultazioni e composizione delle controversie
Art. 46 Campo d’applicazioneArt. 47 Consultazioni
Art. 48 Arbitrato
Capitolo XVIII: Disposizioni generali
Art. 49 Obblighi derivanti da altri accordi internazionaliArt. 50 Diritti e obblighi degli Stati membri
Art. 51 Trasparenza
Art. 52 Confidenzialità
Art. 53 Allegati
Art. 54 Ratifica
Art. 55 Entrata in vigore
Art. 56 Adesione e associazione
Art. 57 Recessione
Art. 58 Applicazione territoriale
Art. 59 Emendamenti
Allegato A
- Allegato relativo alle regole d’origine
Allegato B
- Relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Allegato C
- Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti ottenuti da materie prime agricole, cui si fa riferiment...
- Parte I
- Parte II
- Parte III
Allegato D
- Elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli
- Concessioni islandesi
Tabella 2
- Concessioni norvegesi
Tabella 3
- Concessioni del Principato del Liechtenstein e della Svizzera
Allegato E
- Sementi
Allegato E – Appendice 1
- Legislazione
- Sezione 1 (riconoscimento della conformità delle legislazioni)
- Sezione 2 (riconoscimento reciproco dei certificati)
Allegato E - Appendice 2
- Organismi di controllo e di certificazione delle sementi
Allegato E – Appendice 3
- Elenco dei Paesi terzi
Allegato F
- Agricoltura biologica
Allegato F – Appendice 1
Allegato F – Appendice 2
Allegato G
- Misure sanitarie e fitosanitarie
Allegato H
- Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai serv...
Allegato I
- Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità
Appendice 1
- Autorità designatrici
- 1. Macchine
- 2. Dispositivi di protezione individuale
- 3. Giocattoli
- 4. Dispositivi medici
- 5. Apparecchi a gas e caldaie
- 6. Apparecchi a pressione
- 7. Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione
- 8. Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente espl...
- 9. Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica
- 10. Macchine e materiali per cantieri
- 11. Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati
- 12. Veicoli a motore
- 13. Trattori agricoli e forestali
- 14. Buona pratica di laboratorio (good laboratory practice)
- 15. Ispezioni della buona pratica di fabbricazione e certificazione delle partite dei medicinali
- 16. Prodotti per costruzioni
- 17. Ascensori
Allegato J
- Protezione della proprietà intellettuale
Allegato K
- Libera circolazione delle persone
- I. Disposizioni di base
Allegato K – Appendice 1
- Libera circolazione delle persone
- I. Disposizioni generali
Allegato K – Appendice 2
- Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Allegato K – Appendice 3
- Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli)
- Sezione A Atti ai quali è fatto riferimento
- Sezione B Atti di cui gli Stati membri prendono atto
- Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein
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Vaduz, 21 giugno 2001 |
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Per il |
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Principato del Liechtenstein: |
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Ernst Walch |
Dichiarazione
dei Governi della Svizzera e del Liechtenstein concernente le trattative aggiuntive tra la Svizzera e il Liechtenstein relative alla parità di trattamento dei cittadini di un Paese nell’altro
Nella prospettiva di una regolamentazione dei numeri 2.1.-2.3. del presente protocollo (persone domiciliate nell’altro Stato rispettivo), la Svizzera e il Liechtenstein esaminano insieme, entro la fine del 2001, la situazione giuridica e l’opportunità di stabilire una regolamentazione in vista di elaborare tra le due Parti un’intesa in materia. In seguito inizieranno i lavori in merito al chiarimento della situazione giuridica relativa al numero 2.4. del presente protocollo (persone non domiciliate nell’altro Stato rispettivo).
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Per il |
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Principato del Liechtenstein: |
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Ernst Walch |
- Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi
Allegato M
- Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi
Allegato N
- Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi
Allegato O
- Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi
Allegato P
- Trasporti terrestri
- Titolo I: Disposizioni generali
Allegato P – Appendice 1
- Disposizioni applicabili
- Sezione 1:
- Sezione 2:
- Sezione 3:
- Sezione 4:
- Sezione 5:
Allegato P – Appendice 2
- Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 8
Allegato P – Appendice 3
- Modello d’autorizzazione
Allegato P – Appendice 4
- Categorie di trasporti esonerate da qualsiasi sistema di licenza o autorizzazione
Allegato P – Appendice 5
- Elenco delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali stradali conclusi fra i diversi Stati m...
Allegato P – Appendice 6
- Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica:
Allegato P – Appendice 7
- Trasporti internazionali di viaggiatori in autobus
Allegato P – Appendice 8
- Elenco delle disposizioni contenute negli accordi stradali bilaterali conclusi fra gli Stati membri...
Allegato P – Appendice 9
- Elenco degli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e interamente o parzialmente relativi...
Allegato P – Appendice 10
- Zona di frontiera della Svizzera
Allegato Q
- Trasporto aereo
Allegato Q – Appendice
Allegato R
- Appalti pubblici
Allegato R – Appendice 1
- Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
Allegato R – Appendice 2
- Produzione, trasporto o distribuzione d’energia elettrica
Allegato R – Appendice 3
- Trasporto o distribuzione di gas o di calore
Allegato R – Appendice 4
- Prospezione ed estrazione di petrolio o gas
Allegato R – Appendice 5
- Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi
Allegato R – Appendice 6
- Enti contraenti che assicurano servizi ferroviari
Allegato R – Appendice 7
- Enti preposti agli acquisti nel campo dei trasporti urbani su rotaia, delle tramvie, delle filovie o...
Allegato R – Appendice 8
- Enti contraenti nel campo degli impianti aeroportuali
Allegato R – Appendice 9
- Enti contraenti nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
Allegato R – Appendice 10
- Servizi
Allegato R – Appendice 11
- Servizi di costruzione
Allegato R – Appendice 12
- Provvedimenti notificati dagli Stati membri
Allegato R – Appendice 13
- Eccezioni
Allegato R – Appendice 14
- Procedure di aggiudicazione e di contestazione
Allegato S
- Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio
Allegato T
- Arbitrato
Allegato U
- Applicazione territoriale
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 2003 2685 All. XX
3 RU 2003 2684
4 RS 0.632.20