Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Allegato U

Applicazione territoriale

(art. 58 della Convenzione)

In seguito alla ratifica dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, il Regno di Norvegia può esentare il territorio di Svalbard dall’applicazione della Convenzione, eccetto nell’ambito degli scambi di merci.

Atto finale

Concluso a Vaduz il 21 giugno 2001

Entrato in vigore il 1° giugno 2002

I plenipotenziari

della Repubblica d’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione Svizzera,

qui di seguito denominati gli «Stati dell’AELS»,

riuniti a Vaduz, il 21 giugno 2001, per la firma dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, hanno approvato i testi seguenti:

1.
l’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio;
2.
i testi menzionati qui di seguito, allegati all’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.

Allegato I

Allegato Dbis della Convenzione – Elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli

Allegato II

Allegato J della Convenzione – Sementi

Allegato III

Allegato K della Convenzione – Agricoltura biologica

Allegato IV

Allegato L della Convenzione – Misure sanitarie e fitosanitarie

Allegato V

Allegato H della Convenzione – Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione

Allegato VI

Allegato M della Convenzione – Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità

Appendice 1

Settori di prodotti

Appendice 2

Principi generali della nomina d’organismi di valutazione della conformità

Allegato VII

Allegato N della Convenzione – Protezione della proprietà intellettuale

Allegato VIII

Allegato O della Convenzione – Circolazione delle persone

Appendice 1

Circolazione delle persone

Appendice 2

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Protocollo 1

Protocollo 2

Protocollo 3

Appendice 3

Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli)

Annexe IX

Allegato P della Convenzione – Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi

Allegato X

Allegato Q della Convenzione – Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi

Allegato XI

Allegato R della Convenzione – Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi

Allegato XII

Allegato S della Convenzione – Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi

Allegato XIII

Allegato T della Convenzione – Trasporti terrestri

Appendice 1

Disposizioni applicabili

Appendice 2

Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 8

Appendice 3

Modello d’autorizzazione

Appendice 4

Categorie di trasporti esonerate da qualsiasi sistema di licenza o autorizzazione

Appendice 5

Elenco delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali stradali conclusi fra i diversi Stati membri relativi al trasporto di merci nel traffico triangolare

Appendice 6

Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica

Appendice 7

Trasporti internazionali di viaggiatori in autobus

Appendice 8

Elenco delle disposizioni contenute negli accordi stradali bilaterali conclusi fra gli Stati membri relative al rilascio di autorizzazioni al trasporto di viaggiatori nel traffico triangolare

Appendice 9

Elenco degli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e interamente o parzialmente relativi al campo di applicazione materiale dell’allegato

Appendice 10

Zona di frontiera della Svizzera

Allegato XIV

Allegato U della Convenzione – Trasporto aereo

Appendice

Allegato XV

Allegato V della Convenzione – Appalti pubblici

Appendice 1

Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile

Appendice 2

Produzione, trasporto o distribuzione d’energia elettrica

Appendice 3

Trasporto o distribuzione di gas o di calore

Appendice 4

Prospezione ed estrazione di petrolio o gas

Appendice 5

Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi

Appendice 6

Enti contraenti che assicurano servizi ferroviari

Appendice 7

Enti preposti agli acquisti nel campo dei trasporti urbani su rotaia, delle tramvie, delle filovie o delle linee d’autobus

Appendice 8

Enti contraenti nel campo degli impianti aeroportuali

Appendice 9

Enti contraenti nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali

Appendice 10

Servizi

Appendice 11

Servizi di costruzione

Appendice 12

Provvedimenti notificati dagli Stati membri

Appendice 13

Eccezioni

Appendice 14

Procedure di aggiudicazione e di contestazione

Allegato XVI

Allegato W della Convenzione – Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio

Allegato XVII

Allegato X della Convenzione – Arbitrato

Allegato XVIII

Allegato F della Convenzione – Applicazione territoriale

Allegato XIX

Tavola della concordanze

Allegato XX

Versione consolidata della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio

I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno preso atto che il Liechtenstein e la Svizzera hanno adottato un Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, il quale è parte integrante dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio ed è annesso all’allegato VIII e al presente Atto finale.

I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno adottato le dichiarazioni comuni menzionate qui di seguito e allegate al presente Atto finale:

1.
Evoluzione del diritto;
2.
Concorrenza;
3.
Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
4.
Applicazione parallela dell’Allegato I (versione consolidata) sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e dell’Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e la CE;
5.
Reciproco riconoscimento delle buone pratiche cliniche e delle relative ispezioni;
6.
Contingenti per i veicoli pesanti;
7.
Protezione degli investimenti in relazione con Stati terzi.

I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno pure preso atto della Dichiarazione della Norvegia e della Svizzera relativa al protocollo 1, appendice 2 dell’allegato K (versione consolidata) sulle indennità di disoccupazione.

I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno infine preso atto dell’errata corrige allegata al presente Atto finale.

Fatto a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in inglese, facente fede, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione dell'emendamento il 1° giugno 2002

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Islanda

22 aprile

2002

1° giugno

2002

Liechtenstein

24 aprile

2002

1° giugno

2002

Norvegia

  8 marzo

2002

1° giugno

2002

Svizzera

12 aprile

2002

1° giugno

2002

Dichiarazione comune
- Evoluzione del diritto

Dichiarazione comune
- Concorrenza

Dichiarazione comune
- Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Dichiarazione comune
- Applicazione parallela dell’Allegato I (versione consolidata) sul reciproco riconoscimento in...

Dichiarazione comune
- Reciproco riconoscimento delle buone pratiche cliniche e delle relative ispezioni

Dichiarazione comune
- Contingenti per i veicoli pesanti

Dichiarazione comune
- Protezione degli investimenti in relazione con Stati terzi

Dichiarazione
- Dichiarazione della Norvegia e della Svizzera relativa al protocollo 1, appendice 2 dell’alleg...


 RU 1960 621; FF 1960 I 365


Stato 22 marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali