Allegato U
Applicazione territoriale
(art. 58 della Convenzione)
In seguito alla ratifica dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, il Regno di Norvegia può esentare il territorio di Svalbard dall’applicazione della Convenzione, eccetto nell’ambito degli scambi di merci.
Atto finale
Concluso a Vaduz il 21 giugno 2001
Entrato in vigore il 1° giugno 2002
I plenipotenziari
della Repubblica d’Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, della Confederazione Svizzera,
qui di seguito denominati gli «Stati dell’AELS»,
riuniti a Vaduz, il 21 giugno 2001, per la firma dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, hanno approvato i testi seguenti:
- 1.
- l’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio;
- 2.
- i testi menzionati qui di seguito, allegati all’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.
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Allegato I |
Allegato Dbis della Convenzione – Elenco delle concessioni tariffali relative ai prodotti agricoli | |
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Allegato II |
Allegato J della Convenzione – Sementi | |
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Allegato III |
Allegato K della Convenzione – Agricoltura biologica | |
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Allegato IV |
Allegato L della Convenzione – Misure sanitarie e fitosanitarie | |
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Allegato V |
Allegato H della Convenzione – Procedura di notifica relativa ai progetti di regolamentazioni tecniche e di regole relative ai servizi della società dell’informazione | |
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Allegato VI |
Allegato M della Convenzione – Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità | |
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Appendice 1 |
Settori di prodotti | |
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Appendice 2 |
Principi generali della nomina d’organismi di valutazione della conformità | |
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Allegato VII |
Allegato N della Convenzione – Protezione della proprietà intellettuale | |
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Allegato VIII |
Allegato O della Convenzione – Circolazione delle persone | |
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Appendice 1 |
Circolazione delle persone | |
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Appendice 2 |
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale | |
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Protocollo 1 | ||
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Protocollo 2 | ||
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Protocollo 3 | ||
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Appendice 3 |
Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli) | |
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Annexe IX |
Allegato P della Convenzione – Riserve dell’Islanda relative agli investimenti e ai servizi | |
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Allegato X |
Allegato Q della Convenzione – Riserve del Liechtenstein relative agli investimenti e ai servizi | |
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Allegato XI |
Allegato R della Convenzione – Riserve della Norvegia relative agli investimenti e ai servizi | |
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Allegato XII |
Allegato S della Convenzione – Riserve della Svizzera relative agli investimenti e ai servizi | |
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Allegato XIII |
Allegato T della Convenzione – Trasporti terrestri | |
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Appendice 1 |
Disposizioni applicabili | |
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Appendice 2 |
Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 8 | |
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Appendice 3 |
Modello d’autorizzazione | |
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Appendice 4 |
Categorie di trasporti esonerate da qualsiasi sistema di licenza o autorizzazione | |
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Appendice 5 |
Elenco delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali stradali conclusi fra i diversi Stati membri relativi al trasporto di merci nel traffico triangolare | |
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Appendice 6 |
Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica | |
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Appendice 7 |
Trasporti internazionali di viaggiatori in autobus | |
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Appendice 8 |
Elenco delle disposizioni contenute negli accordi stradali bilaterali conclusi fra gli Stati membri relative al rilascio di autorizzazioni al trasporto di viaggiatori nel traffico triangolare | |
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Appendice 9 |
Elenco degli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri e interamente o parzialmente relativi al campo di applicazione materiale dell’allegato | |
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Appendice 10 |
Zona di frontiera della Svizzera | |
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Allegato XIV |
Allegato U della Convenzione – Trasporto aereo | |
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Appendice | ||
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Allegato XV |
Allegato V della Convenzione – Appalti pubblici | |
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Appendice 1 |
Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile | |
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Appendice 2 |
Produzione, trasporto o distribuzione d’energia elettrica | |
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Appendice 3 |
Trasporto o distribuzione di gas o di calore | |
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Appendice 4 |
Prospezione ed estrazione di petrolio o gas | |
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Appendice 5 |
Prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi | |
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Appendice 6 |
Enti contraenti che assicurano servizi ferroviari | |
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Appendice 7 |
Enti preposti agli acquisti nel campo dei trasporti urbani su rotaia, delle tramvie, delle filovie o delle linee d’autobus | |
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Appendice 8 |
Enti contraenti nel campo degli impianti aeroportuali | |
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Appendice 9 |
Enti contraenti nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali | |
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Appendice 10 |
Servizi | |
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Appendice 11 |
Servizi di costruzione | |
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Appendice 12 |
Provvedimenti notificati dagli Stati membri | |
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Appendice 13 |
Eccezioni | |
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Appendice 14 |
Procedure di aggiudicazione e di contestazione | |
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Allegato XVI |
Allegato W della Convenzione – Organi, comitati e altri organismi istituiti dal Consiglio | |
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Allegato XVII |
Allegato X della Convenzione – Arbitrato | |
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Allegato XVIII |
Allegato F della Convenzione – Applicazione territoriale | |
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Allegato XIX |
Tavola della concordanze | |
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Allegato XX |
Versione consolidata della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio |
I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno preso atto che il Liechtenstein e la Svizzera hanno adottato un Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera, il quale è parte integrante dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio ed è annesso all’allegato VIII e al presente Atto finale.
I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno adottato le dichiarazioni comuni menzionate qui di seguito e allegate al presente Atto finale:
- 1.
- Evoluzione del diritto;
- 2.
- Concorrenza;
- 3.
- Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- 4.
- Applicazione parallela dell’Allegato I (versione consolidata) sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e dell’Accordo sul reciproco riconoscimento tra la Svizzera e la CE;
- 5.
- Reciproco riconoscimento delle buone pratiche cliniche e delle relative ispezioni;
- 6.
- Contingenti per i veicoli pesanti;
- 7.
- Protezione degli investimenti in relazione con Stati terzi.
I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno pure preso atto della Dichiarazione della Norvegia e della Svizzera relativa al protocollo 1, appendice 2 dell’allegato K (versione consolidata) sulle indennità di disoccupazione.
I plenipotenziari degli Stati dell’AELS hanno infine preso atto dell’errata corrige allegata al presente Atto finale.
Fatto a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in inglese, facente fede, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia.
(Seguono le firme)
Campo d'applicazione dell'emendamento il 1° giugno 2002
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Stati partecipanti |
Ratifica |
Entrata in vigore | ||
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Islanda |
22 aprile |
2002 |
1° giugno |
2002 |
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Liechtenstein |
24 aprile |
2002 |
1° giugno |
2002 |
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Norvegia |
8 marzo |
2002 |
1° giugno |
2002 |
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Svizzera |
12 aprile |
2002 |
1° giugno |
2002 |
- Evoluzione del diritto
Dichiarazione comune
- Concorrenza
Dichiarazione comune
- Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità
Dichiarazione comune
- Applicazione parallela dell’Allegato I (versione consolidata) sul reciproco riconoscimento in...
Dichiarazione comune
- Reciproco riconoscimento delle buone pratiche cliniche e delle relative ispezioni
Dichiarazione comune
- Contingenti per i veicoli pesanti
Dichiarazione comune
- Protezione degli investimenti in relazione con Stati terzi
Dichiarazione
- Dichiarazione della Norvegia e della Svizzera relativa al protocollo 1, appendice 2 dell’alleg...