Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Allegato K – Appendice 1

Libera circolazione delle persone

(art. 20 della Convenzione)

I. Disposizioni generali

Art. 1 Ingresso e uscita

Art. 2 Soggiorno e attivitą economica

Art. 3 Membri della famiglia

Art. 4 Diritto di rimanere

Art. 5 Ordine pubblico II. Lavoratori dipendenti

Art. 6 Disciplina del soggiorno

Art. 7 Lavoratori dipendenti frontalieri

Art. 8 Mobilitą professionale e geografica

Art. 9 Paritą di trattamento

Art. 10 Impiego presso la pubblica amministrazione III. Autonomi

Art. 11 Disciplina del soggiorno

Art. 12 Lavoratori autonomi frontalieri

Art. 13 Mobilitą professionale e geografica

Art. 14 Paritą di trattamento

Art. 15 Esercizio della pubblica potestą IV. Prestazione di servizi

Art. 16 Prestazione di servizi

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22 Destinatario di servizi V. Persone che non esercitano un’attivitą economica

Art. 23 Disciplina del soggiorno VI. Acquisto di immobili

Art. 24 VII. Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’allegato

Art. 25 Generalitą

Art. 26 Disciplina del soggiorno dei lavoratori dipendenti

Art. 27 Lavoratori dipendenti frontalieri

Art. 28 Diritto al ritorno dei lavoratori dipendenti

Art. 29 Mobilitą geografica e professionale dei dipendenti

Art. 30 Disciplina del soggiorno dei lavoratori autonomi

Art. 31 Lavoratori autonomi frontalieri

Art. 32 Diritto al ritorno dei lavoratori autonomi

Art. 33 Mobilitą geografica e professionale dei lavoratori autonomi

Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali