Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Allegato K1

Libera circolazione delle persone

(Capitolo VIII della Convenzione)

I. Disposizioni di base

Art. 1 Obiettivi

Art. 2 Non discriminazione

Art. 3 Diritto d’ingresso

Art. 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un’attivitą economica

Art. 5 Prestazione di servizi

Art. 6 Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un’attivitą economica

Art. 7 Altri diritti

Art. 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Art. 9 Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli) II. Disposizioni generali e finali

Art. 10 Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’allegato

Art. 11 Trattazione dei ricorsi

Art. 12 Disposizioni pił favorevoli

Art. 13 Standstill

Art. 14 Comitato sulla circolazione delle persone

Art. 15 Misure di salvaguardia

Art. 16 Riferimento al diritto comunitario

Art. 17 Evoluzione del diritto

Art. 18 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale

Art. 19 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione

Art. 20 Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione

Art. 21 Diritti acquisiti

1 Aggiornato dalle modifiche adottate il 13 lug. 2004 (RU 2005 1525), il 19 apr. 2007 (RU 2007 4553, 2012 2373) ed il 27 nov. 2007, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2008 (RU 2009 605).


Stato 22 marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali