Allegato K1
Libera circolazione delle persone
(Capitolo VIII della Convenzione)
I. Disposizioni di base
Art. 1 ObiettiviArt. 2 Non discriminazione
Art. 3 Diritto d’ingresso
Art. 4 Diritto di soggiorno e di accesso a un’attivitą economica
Art. 5 Prestazione di servizi
Art. 6 Diritto di soggiorno per le persone che non svolgono un’attivitą economica
Art. 7 Altri diritti
Art. 8 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Art. 9 Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali (diplomi, certificati e altri titoli) II. Disposizioni generali e finali
Art. 10 Disposizioni transitorie ed evoluzione dell’allegato
Art. 11 Trattazione dei ricorsi
Art. 12 Disposizioni pił favorevoli
Art. 13 Standstill
Art. 14 Comitato sulla circolazione delle persone
Art. 15 Misure di salvaguardia
Art. 16 Riferimento al diritto comunitario
Art. 17 Evoluzione del diritto
Art. 18 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
Art. 19 Relazione con gli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione
Art. 20 Relazione con gli accordi bilaterali in settori diversi dalla sicurezza sociale e dalla doppia imposizione
Art. 21 Diritti acquisiti
1 Aggiornato dalle modifiche adottate il 13 lug. 2004 (RU 2005 1525), il 19 apr. 2007 (RU 2007 4553, 2012 2373) ed il 27 nov. 2007, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2008 (RU 2009 605).
Stato 22 marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali