Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo II: Libera circolazione delle merci
< Art. 8 Prodotti agricoli
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Art. 9 Prodotti menzionati nelle Parti I e II dell’allegato C (prodotti ottenuti da materie prime agricole)

1.  Per compensare le differenze di prezzo delle materie di base integrate nei prodotti menzionati nella Parte I dell’allegato C, e ai quali si riferisce la lettera a) dell’articolo 8, la Convenzione non esclude:

a)
la riscossione di un dazio forfettario d’importazione;
b)
l’applicazione di provvedimenti interni di compensazione di prezzo;
c)
l’applicazione di provvedimenti all’esportazione.

2.  I dazi forfettari che si applicano al momento dell’importazione dei prodotti menzionati nella Parte I dell’allegato C sono calcolati sulla base della differenza – che non devono eccedere – esistente tra il prezzo interno e quello sul mercato mondiale dei prodotti agricoli di base incorporati nei prodotti menzionati.

3.  Tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 2, ciascuno Stato membro accorderà ai prodotti menzionati nelle Parti I e II dell’allegato C, originari degli altri Stati membri, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda alla Comunità europea o a un altro partner di libero scambio.

4.  Gli Stati membri si comunicano tutte le modifiche sopravvenute nei trattamenti dei prodotti menzionati nelle Parti I o II dell’allegato C accordate alla Comunità europea o a un altro partner di libero scambio.


Stato 22 marzo 2012
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