Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo XVIII: Disposizioni generali
< Art. 58 Applicazione territoriale

Art. 59 Emendamenti

Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, un emendamento alle disposizioni di quest’ultima diventa oggetto di una decisione del Consiglio che sarà sottoposta agli Stati membri affinché l’approvino conformemente alle esigenze della propria legislazione interna. Salvo disposizione contraria, essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il deposito degli strumenti di accettazione di tutti gli Stati membri presso il depositario, che ne darà comunicazione a tutti gli Stati membri.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Stoccolma il 4 gennaio 1960, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso il Governo di Svezia, il quale ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

Emendato a Vaduz, il 21 giugno 2001, in un solo esemplare in inglese, facente fede e che verrà depositato presso il Governo di Norvegia.


Stato 22 marzo 2012
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