Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo II: Libera circolazione delle merci
< Art. 3 Dazi d’importazione e d’esportazione e gravami con effetto equivalente
> Art. 5 Regole d’origine

Art. 4 Imposte interne

1.  Nessuno Stato membro grava direttamente o indirettamente i prodotti degli altri Stati membri con imposte interne, di qualunque natura esse siano, superiori a quelle che gravano direttamente o indirettamente i prodotti nazionali analoghi.

2.  Inoltre, nessuno Stato membro grava i prodotti degli altri Stati membri con imposte interne in modo da proteggere indirettamente altre produzioni.

3.  I prodotti esportati verso il territorio di uno Stato membro non possono beneficiare di alcun rimborso di imposte interne superiore alle imposte interne di cui sono stati gravati direttamente o indirettamente.


Stato 22 marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali