Capitolo XIV: Deroghe e misure di salvaguardia
< Art. 38
> Art. 40 Misure di salvaguardia
Art. 39 Deroghe per ragioni di sicurezza
Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato membro di prendere le misure che:
- a)
- ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b)
- riguardano sia la produzione o il commercio di armi, di munizioni, di materiale bellico o di altri prodotti o servizi indispensabili alla difesa, sia le attività di ricerca, di sviluppo o di produzione indispensabili alla difesa, purché tali provvedimenti non falsino le condizioni di concorrenza in materia di prodotti o servizi non destinati a fini specificatamente militari;
- c)
- ritiene indispensabili alla propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono l’ordine pubblico, in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di guerra, o per adempiere gli obblighi assunti al fine di preservare la pace e la sicurezza internazionali.
Stato 22 marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali