Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo XIV: Deroghe e misure di salvaguardia
< Art. 38
> Art. 40 Misure di salvaguardia

Art. 39 Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce a uno Stato membro di prendere le misure che:

a)
ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b)
riguardano sia la produzione o il commercio di armi, di munizioni, di materiale bellico o di altri prodotti o servizi indispensabili alla difesa, sia le attività di ricerca, di sviluppo o di produzione indispensabili alla difesa, purché tali provvedimenti non falsino le condizioni di concorrenza in materia di prodotti o servizi non destinati a fini specificatamente militari;
c)
ritiene indispensabili alla propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettono l’ordine pubblico, in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali che costituiscono una minaccia di guerra, o per adempiere gli obblighi assunti al fine di preservare la pace e la sicurezza internazionali.

Stato 22 marzo 2012
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