Capitolo X: Scambi di servizi
< Art. 28
> Art. 30 Trattamento nazionale
Art. 29 Principi e portata
1. Nell’ambito e fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, nel territorio degli Stati membri č vietato porre restrizioni al diritto di fornire servizi a persone fisiche e a societā di uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione di servizi.
2. Ai fini del presente capitolo, sono considerati servizi nell’ambito della presente Convenzione le prestazioni fornite abitualmente contro rimunerazione:
- a)
- provenienti dal territorio di uno Stato membro e destinate al territorio di un altro Stato membro;
- b)
- sul territorio di uno Stato membro destinate a un consumatore di servizi di un altro Stato membro, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo;
- c)
- di un fornitore di servizi di uno Stato membro, grazie alla presenza di persone fisiche di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.
3. Gli allegati da L a O contengono le disposizioni specifiche e le esenzioni relative al diritto di fornire servizi. Gli Stati membri si sforzano di eliminare progressivamente le discriminazioni rimanenti che possono mantenere secondo gli allegati da L a O. Gli Stati membri riesaminano la presente disposizione, compresi i relativi allegati, nei due anni seguenti l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nell’intento di ridurre e, in definitiva, di eliminare le restrizioni rimanenti.
4. Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS del 21 giugno 2001, nessuno degli Stati membri adotta nuovi provvedimenti o provvedimenti supplementari nei confronti dei servizi e dei fornitori di servizi di un altro Stato membro, che sono discriminatori rispetto al trattamento riservato ai propri servizi e fornitori di servizi.
5. Nei settori coperti da un’eccezione contenuta negli allegati da L a O, ogni Stato membro accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un altro Stato membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai servizi e ai fornitori di servizi simili di una terza Parte diversa dalla Comunitā europea. Per quanto riguarda qualsiasi nuovo accordo concluso tra uno Stato membro e la Comunitā europea, gli Stati membri convengono di accordarsi reciprocamente i benefici di tali accordi mediante una decisione del Consiglio.
6. Nei settori dei trasporti terrestri e aereo il diritto di fornire servizi č soggetto alle disposizioni dell’articolo 35 e agli allegati P e Q, fatte salve le disposizioni specifiche e le eccezioni contenute nell’allegato M.
7. Conformemente ai paragrafi 2(b) e 2(c), il diritto delle persone fisiche di fornire servizi e di beneficiarne č retto dalle disposizioni dell’articolo 20, dell’allegato K e del protocollo all’allegato K sulla libera circolazione delle persone tra il Liechtenstein e la Svizzera.