Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo II Persone civili e popolazione civile
< Art. 49 Definizione degli attacchi e campo di applicazione
> Art. 51 Protezione della popolazione civile

Art. 50 Definizione delle persone civili e della popolazione civile

1.  È considerata civile ogni persona che non appartiene a una delle categorie indicate nell’articolo 4 A. 1), 2), 3) e 6) della III Convenzione, e nell’articolo 43 del presente Protocollo. In caso di dubbio, la detta persona sarà considerata civile.

2.  La popolazione civile comprende tutte le persone civili.

3.  La presenza in seno alla popolazione civile di persone isolate che non rispondono alla definizione di persona civile non priva detta popolazione della sua qualità.


Stato 2 novembre 2011
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