Capitolo VII Amministrazione e disciplina
< Art. 98
> Art. 100
Art. 99
Ogni luogo d’internamento sarà sottoposto all’autorità di un ufficiale o funzionario responsabile, scelto nelle forze militari regolari o nei ruoli dell’amministrazione civile regolare della Potenza protettrice. L’ufficiale o il funzionario comandante del luogo d’internamento possiederà, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del suo paese, il testo della presente Convenzione e risponderà dell’applicazione della stessa. Il personale di sorveglianza sarà istruito sulle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti concernenti la sua applicazione.
Il testo della presente Convenzione e i testi degli accordi speciali conchiusi conformemente alla presente Convenzione saranno affissi nell’interno del luogo d’internamento in una lingua compresa dagli internati o saranno in possesso del comitato d’internati.
I regolamenti, ordini, avvertimenti e avvisi d’ogni genere dovranno essere comunicati agli internati ed essere affissi all’interno dei luoghi d’internamento in una lingua che essi comprendano.
Tutti gli ordini e comandi rivolti individualmente a internati dovranno parimente essere dati in una lingua che essi comprendano.