Titolo I Disposizioni generali
< Art. 8
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Art. 9
La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti belligeranti. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare, all’infuori del loro personale diplomatico o consolare, dei delegati fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione.
Le Parti belligeranti faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici.
I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, come essa risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle impellenti necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni.