Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo III Vitto e vestiario
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Art. 89

La razione alimentare quotidiana degli internati sarą di quantitą, qualitą e varietą sufficiente per assicurar loro condizioni normali di salute e per impedire perturbamenti dovuti a denutrizione; sarą pure tenuto conto del regime cui gli internati sono abituati.

Gli internati riceveranno, inoltre, i mezzi per preparasi da sč i viveri supplementari di cui disponessero.

L’acqua potabile sarą loro fornita in misura sufficiente. L’uso del tabacco sarą permesso.

I lavoratori riceveranno un supplemento di vitto proporzionato al genere del lavoro che compiono.

Le donne incinte e le puerpere, come pure i fanciulli d’etą inferiore ai quindici anni, riceveranno supplementi di vitto proporzionati ai loro bisogni fisiologici.


Stato 5 novembre 1999
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