Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo I Disposizioni generali
< Art. 7
> Art. 9

Art. 8

Le persone protette non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla presente Convenzione o, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell’articolo precedente.


Stato 5 novembre 1999
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali