Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione IV Norme concernenti il trattamento degli internati
Capitolo I Disposizioni generali
< Art. 78
> Art. 80

Art. 79

Le Parti belligeranti potranno internare persone protette soltanto in conformitą degli articoli 41, 42, 43, 68 e 78.


Stato 5 novembre 1999
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