Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo I Disposizioni generali
< Art. 6
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Art. 7

Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 e 149, le Alte Parti contraenti potranno conchiudere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessun’intesa speciale potrā pregiudicare la situazione delle persone protette, come č regolata dalla presente Convenzione, nč limitare i diritti che questa conferisce loro.

Le persone protette rimarranno al beneficio di questi accordi fino a tanto che la Convenzione sarā loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure pių favorevoli prese nei loro confronti dall’una o dall’altra delle Parti belligeranti.


Stato 5 novembre 1999
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