Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo I Disposizioni generali
< Art. 5
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Art. 6

La presente Convenzione si applicherą sin dall’inizio di qualsiasi conflitto od occupazione menzionati nell’articolo 2.

Sul territorio delle Parti belligeranti l’applicazione della Convenzione cesserą con la fine generale delle operazioni militari.

In territorio occupato l’applicazione della presente Convenzione cesserą un anno dopo la fine generale delle operazioni militari; la Potenza occupante sarą non di meno vincolata per la durata dell’occupazione – semprechč questa Potenza eserciti le funzioni di governo sul territorio di cui si tratta – dalle disposizioni degli articoli seguenti della presente Convenzione: dall’1 al 12, 27, dal 29 al 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, dal 61 al 77 e 143.

Le persone protette, la cui liberazione, il cui rimpatrio o la cui presa di dimora abbiano luogo dopo questi termini, rimarranno, nell’intervallo, al beneficio della presente Convenzione.


Stato 5 novembre 1999
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