Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione III Territori occupati
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Art. 59

Allorchè la popolazione di un territorio occupato o una parte della stessa fosse insufficientemente approvvigionata, la Potenza occupante accetterà le azioni di soccorso organizzate a favore di detta popolazione e le faciliterà nella piena misura dei suoi mezzi.

Queste azioni, che potranno essere intraprese sia da Stati, sia da un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, consisteranno specialmente in invii di viveri, medicinali ed effetti di vestiario.

Tutti gli Stati contraenti dovranno autorizzare il libero passaggio di questi invii e garantirne la protezione.

Una Potenza che accorda il libero passaggio per invii destinati ad un territorio occupato da una Parte belligerante avversa avrà tuttavia il diritto di controllare gli invii, di regolarne il passaggio secondo orari e itinerari prescritti e di ottenere dalla Potenza protettrice una sufficiente garanzia che questi invii siano destinati a soccorrere la popolazione bisognosa e non siano utilizzati a vantaggio della Potenza occupante.


Stato 5 novembre 1999
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