Titolo I Disposizioni generali
< Art. 3
> Art. 5
Art. 4
Sono protette dalla Convenzione le persone che, in un momento o in un modo qualsiasi, si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte belligerante o di una Potenza occupante, di cui esse non siano attinenti.
I cittadini di uno Stato, che non sia vincolato dalla Convenzione, non sono protetti dalla stessa. I cittadini di uno Stato neutrale, che si trovano sul territorio di uno Stato belligerante, e i cittadini di uno Stato cobelligerante non saranno considerati come persone protette finchè lo Stato, di cui sono attinenti, avrà una rappresentanza diplomatica normale presso lo Stato in potere del quale essi si trovano.
Le disposizioni del Titolo II hanno tuttavia un campo di applicazione più esteso, precisato nell’articolo 13.
Le persone protette dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19491 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, o da quella di Ginevra del 12 agosto 19492 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, oppure da quella di Ginevra del 12 agosto 19493 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, non saranno considerate come persone protette nel senso della presente Convenzione.