Sezione II Stranieri sul territorio di una Parte belligerante
< Art. 38
> Art. 40
Art. 39
Le persone protette, che, in seguito alla guerra, avessero perso la loro attività lucrativa, saranno messe in grado di trovare un lavoro retribuito e fruiranno, a questo fine, con riserva delle considerazioni di sicurezza e delle disposizioni dell’articolo 40, di vantaggi analoghi a quelli offerti ai cittadini della Potenza sul cui territorio si trovano.
Se una Parte belligerante sottopone una persona protetta a misure di controllo che le impediscano di provvedere al proprio sostentamento, specialmente quando questa persona non può, per ragioni di sicurezza, trovare un lavoro retribuito a condizioni ragionevoli, detta Parte belligerante sopperirà ai bisogni della stessa e delle persone a suo carico.
Le persone protette potranno, in ogni caso, ricevere sussidi dal loro paese d’origine, dalla Potenza protettrice o dalle società di beneficenza menzionate nell’articolo 30.