Titolo II Protezione generale delle popolazioni contro taluni effetti della guerra
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Art. 19
La protezione dovuta agli ospedali civili potrā cessare soltanto qualora ne fosse fatto uso per commettere, all’infuori dei doveri umanitari, atti dannosi al nemico. Tuttavia, la protezione cesserā soltanto dopo che un’intimazione con la quale č fissato, in tutti i casi opportuni, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.
Non sarā considerato come atto dannoso il fatto che in questi ospedali siano curati dei militari feriti o malati o che vi si trovino armi portatili e munizioni ritirate a questi militari e non ancora consegnate al servizio competente.
Stato 5 novembre 1999
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