Sezione II Disposizioni finali
< Art. 158
Art. 159
Il Consiglio federale svizzero farą registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale svizzero informerą parimente il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che gli fossero notificate relativamente alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti dopo aver depositato i loro pieni poteri hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra, il 12 agosto 1949, nelle lingue francese e inglese. L’originale sarą depositato nell’archivio della Confederazione Svizzera. Il Consiglio federale svizzero trasmetterą una copia, certificata. conforme, della Convenzione a ciascuno degli Stati firmatari, come pure agli Stati che avranno aderito alla Convenzione.
(Seguono le firme)