Titolo II Protezione generale delle popolazioni contro taluni effetti della guerra
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Art. 15
Ognuna delle Parti belligeranti potrą, sia direttamente, sia per il tramite di uno Stato neutrale o di un ente umanitario, proporre alla Parte avversaria la costituzione nelle regioni dove si svolgono combattimenti, di zone neutralizzate destinate a porre al riparo dai pericoli dei combattimenti, senza distinzione alcuna, le persone seguenti:
- a.
- i feriti e i malati, combattenti o non combattenti;
- b.
- le persone civili che non partecipano alle ostilitą e che non compiono alcun lavoro di carattere militare durante il loro soggiorno in dette zone.
Non appena le Parti belligeranti si saranno intese su l’ubicazione geografica, l’amministrazione, il vettovagliamento e il controllo della zona neutralizzata prevista, sarą stabilito per iscritto e firmato dai rappresentanti delle Parti belligeranti un accordo, che fisserą l’inizio e la durata della neutralizzazione della zona.
Stato 5 novembre 1999
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