Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo IV Esecuzione della Convenzione
Sezione I Disposizioni generali
< Art. 148
> Art. 150

Art. 149

A richiesta di una Parte belligerante, dovrà essere aperta un’inchiesta, nel modo da stabilirsi tra le Parti interessate, per ogni pretesa violazione della Convenzione.

Qualora non potesse essere raggiunto un accordo sulla procedura d’inchiesta, le Parti s’intenderanno per la scelta di un arbitro, che statuirà sulla procedura da seguire.

Accertata la violazione, le Parti belligeranti vi porranno fine e la reprimeranno il più rapidamente possibile.


Stato 5 novembre 1999
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