Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione V Uffici e Agenzia centrale d’informazioni
< Art. 138
> Art. 140

Art. 139

L’Ufficio nazionale d’informazioni sarą inoltre incaricato di raccogliere tutti gli oggetti personali di valore lasciati dalle persone protette indicate nell’articolo 136, specie al momento del loro rimpatrio, della loro liberazione, evasione o morte, e di trasmetterli agli interessati, sia direttamente, sia, ove occorra, per il tramite dell’Agenzia centrale. Questi oggetti saranno spediti dall’Ufficio in pacchi sigillati; a questi pacchi saranno allegate delle dichiarazioni che stabiliscano con precisione l’identitą delle persone cui appartenevano gli oggetti, nonchč un inventario completo del pacco. Il ricevimento e l’invio di tutti gli oggetti di valore di tal genere saranno iscritti particolareggiatamente nei registri.


Stato 5 novembre 1999
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