Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo XII Liberazione, rimpatrio e ospitalizzazione in paese neutrale
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Art. 135

La Potenza detentrice assumerà le spese di ritorno degli internati liberati ai luoghi dove dimoravano al momento del loro internamento, o, se li aveva arrestati durante il loro viaggio o in alto mare, le spese necessarie per permettere loro di condurre a termine il loro viaggio o di ritornare al loro punto di partenza.

Se la Potenza detentrice rifiuta il permesso di dimorare sul loro territorio ad un internato liberato, che vi aveva precedentemente il suo domicilio regolare, essa pagherà le spese del suo rimpatrio. Se l’internato preferisce però ritornare nel suo paese sotto la sua propria responsabilità, o per obbedire al governo al quale deve sottostare, la Potenza protettrice non è tenuta a pagare le spese fuori del suo territorio. La Potenza detentrice non sarà tenuta a pagare le spese di rimpatrio di un internato che fosse stato internato a sua propria richiesta.

Se gli internati sono trasferiti in conformità dell’articolo 45, la Potenza che li trasferisce e quella che li accoglie si metteranno d’accordo sulla quota delle spese che dovrà essere assunta da ciascuna di esse.

Le disposizioni suddette non dovranno pregiudicare gli accordi speciali che potessero essere conchiusi tra le Parti belligeranti a proposito dello scambio e del rimpatrio dei loro cittadini in mano nemica.


Stato 5 novembre 1999
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