Titolo II Protezione generale delle popolazioni contro taluni effetti della guerra
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Art. 13
Le disposizioni del presente titolo concernono l’insieme delle popolazioni dei paesi belligeranti senza alcuna distinzione sfavorevole che si riferisca specialmente alla razza, alla nazionalitą, alla religione o alle opinioni politiche, e tendono a mitigare le sofferenze cagionate dalla guerra.
Stato 5 novembre 1999
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