Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo XI Decessi
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Art. 129

Gli internati potranno consegnare i loro testamenti alle autoritā responsabili che ne garantiranno la custodia. In caso di morte degli internati, questi testamenti saranno trasmessi con sollecitudine alle persone indicate dagli internati.

La morte di ogni internato sarā certificata da un medico e sarā steso un certificato attestante le cause del decesso e le condizioni in cui č avvenuto.

Un atto ufficiale di morte, debitamente registrato, sarā steso in conformitā delle prescrizioni vigenti sul territorio in cui č situato il luogo d’internamento; una copia, certificata conforme, sarā rapidamente trasmessa alla Potenza protettrice, come pure all’Agenzia Centrale prevista dall’articolo 140.


Stato 5 novembre 1999
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