Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo X Trasferimenti degli internati
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Art. 128

In caso di trasferimento, gli internati saranno preavvertiti ufficialmente della loro partenza e del loro nuovo indirizzo postale; quest’avviso sarą comunicato loro in tempo utile perchč possano preparare i loro bagagli e avvertire la loro famiglia.

Essi saranno autorizzati a portare con sč i loro effetti personali, la loro corrispondenza e i colli giunti al loro indirizzo; il peso di questi bagagli potrą essere ridotto se le circostanze del trasferimento lo esigono, ma in nessun caso a meno di venticinque chilogrammi per internato.

La corrispondenza ed i colli mandati al luogo d’internamento precedente saranno loro recapitati immediatamente.

Il comandante del luogo d’internamento prenderą, d’intesa con il comitato d’internati, i provvedimenti necessari per assicurare il trasferimento dei beni collettivi degli internati e dei bagagli che gli internati non potessero portare con sč in seguito ad una limitazione decisa in virtł del secondo capoverso del presente articolo.


Stato 5 novembre 1999
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