Capitolo IX Sanzioni penali e disciplinari
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Art. 119
Le pene disciplinari applicabili agli internati saranno:
- 1.
- la multa fino al 50 per cento del salario previsto dall’articolo 95, e ciò durante un periodo che non superi i trenta giorni;
- 2.
- la soppressione di vantaggi concessi in più del trattamento previsto dalla presente Convenzione;
- 3.
- i lavori comandati che non eccedano due ore il giorno e eseguiti per la manutenzione del luogo d’internamento;
- 4.
- l’arresto.
In nessun caso le pene disciplinari saranno inumane, brutali o pericolose alla salute degli internati. Esse dovranno tener conto della loro età, del loro sesso e del loro stato di salute.
La durata di una stessa punizione non supererà mai il massimo di trenta giorni consecutivi, neppure qualora al momento in cui lo si giudica, l’internato avesse a rispondere in via disciplinare di parecchi fatti, siano essi commessi fra loro o no.
Stato 5 novembre 1999
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