Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo I Disposizioni generali
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Art. 11

Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici.

Se delle persone protette non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell’attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità del primo capoverso, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti belligeranti.

Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere ad un ente umanitario, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici, o dovrà accettare, riservate le disposizioni del presente articolo, l’offerta di servigi di tale ente.

Ogni Potenza neutrale od ogni ente invitato dalla Potenza interessata o che offra la sua opera per gli scopi sopra indicati dovrà, nella sua attività, rimaner conscio della sua responsabilità verso la Parte belligerante dalla quale dipendono le persone protette dalla presente Convenzione, e dovrà offrire sufficienti garanzie di capacità per assumere le funzioni di cui si tratta ed adempierle con imparzialità.

Non potrà essere derogato alle disposizioni che precedono mediante accordo speciale tra Potenze, una delle quali si trovasse, anche solo temporaneamente, limitata nella sua libertà di negoziare, di fronte all’altra Potenza o agli alleati della stessa, in seguito agli avvenimenti militari, segnatamente nel caso di occupazione dell’intero suo territorio o di una parte importante di esso.

Ogni qualvolta è fatta menzione nella presente Convenzione della Potenza protettrice, questa menzione designa parimente gli enti che la sostituiscono, nel senso del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si estenderanno e saranno applicate ai cittadini di uno Stato neutrale che si trovassero su un territorio occupato o sul territorio di uno Stato belligerante presso il quale lo Stato di cui sono attinenti non dispone di una rappresentanza diplomatica normale.


Stato 5 novembre 1999
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