Capitolo VIII Relazioni con l’esterno
< Art. 108
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Art. 109
In mancanza di accordi speciali tra le Parti belligeranti sulle modalitā relative al ricevimento, come pure alla distribuzione degli invii di soccorso collettivi, sarā applicato il regolamento concernente i soccorsi collettivi allegato alla presente Convenzione.
I suddetti accordi speciali non potranno in nessun caso limitare il diritto dei comitati d’internati di prendere in consegna gli invii di soccorsi collettivi destinati agli internati, di procedere alla loro distribuzione e di disporne nell’interesse dei destinatari.
Nč essi potranno limitare il diritto dei rappresentanti della Potenza protettrice, del Comitato internazionale della Croce Rossa o di ogni altro ente di soccorso degli internati che fosse incaricato di trasmettere detti invii collettivi, di controllarne la distribuzione ai loro destinatari.