Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo I Disposizioni generali
< Art. 9
> Art. 11

Art. 10

Le disposizioni della presente Convenzione non sono d’ostacolo alle attivitā umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerā per la protezione delle popolazioni civili e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti belligeranti interessate.


Stato 5 novembre 1999
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali