Titolo I Disposizioni generali
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Art. 10
Le disposizioni della presente Convenzione non sono d’ostacolo alle attivitā umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerā per la protezione delle popolazioni civili e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti belligeranti interessate.
Stato 5 novembre 1999
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