II. Sanzioni disciplinari
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Art. 93
L’evasione o il tentativo di evasione, anche in caso di recidiva, non saranno considerati come circostanza aggravante nel caso in cui un prigioniero di guerra fosse deferito ai tribunali per un’infrazione commessa durante l’evasione o il tentativo d’evasione.
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 83, le infrazioni commesse dai prigionieri di guerra nel solo intento di facilitare la loro evasione e che non abbiano comportato alcuna violenza contro le persone, che si tratti d’infrazioni contro la proprietą pubblica, di furto senza intenzione di arricchimento, della confezione e dell’uso di documenti falsi, del porto di abiti civili, potranno essere punite soltanto con pene disciplinari.
I prigionieri di guerra che avessero cooperato ad un’evasione o ad un tentativo di evasione non saranno passibili per questo fatto che di una pena disciplinare.