Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

II. Sanzioni disciplinari
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Art. 92

Un prigioniero di guerra che tenta di evadere e che è ripreso prima di esservi riuscito, nel senso dell’articolo 91, sarà passibile per questo atto, anche in caso di recidiva, soltanto di una pena disciplinare.

Il prigioniero ripreso sarà consegnato il più presto possibile alle autorità militari competenti.

In deroga all’articolo 88, quarto capoverso, i prigionieri di guerra puniti in seguito ad un’evasione non riuscita potranno essere sottoposti ad un regime di sorveglianza speciale, a condizione però che questo regime non pregiudichi il loro stato di salute, sia subìto in un campo di prigionieri di guerra e non implichi la soppressione di alcuna delle garanzie loro concesse dalla presente Convenzione.


Stato 11. luglio 2006
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