Titolo I Disposizioni generali
< Art. 8
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Art. 9
Le disposizioni della presente Convenzione non sono d’ostacolo alle attivitā umanitarie che il Comitato internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerā per la protezione dei prigionieri di guerra e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti belligeranti interessate.
Stato 11. luglio 2006
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